
Con l'entrata in vigore della legge n. 183 del 12 novembre 2011, detta legge di stabilità 2012 in modifica del Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000), è stata introdotta una maggiore semplificazione amministrativa.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione riguardanti stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Tant'è che nei certificati rilasciati dal Comune viene indicato: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, invece, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). In particolare, dalle:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Attualmente le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono né richiedere, né accettare certificati. Hanno obbligo, infatti, d'acquisire tutti i dati e di verificare le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive direttamente dalle Amministrazioni detentrici dei dati medesimi.