Con ordinanza n. 33 del 4 giugno 2012 il Sindaco ha reso noto il contenuto del D.P.G.R. 02 maggio 2012, n.335 circa lo stato di grave pericolo di incendi per la Regione Puglia nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2012. Chiunque avvisti un incendio, chiami il Comando Corpo Forestale tel. 1515, Vigili del Fuoco tel. 115, Comando Polizia Municipale tel. 080/4965014.
Tassativamente vietato, dunque, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo:
- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
In particolare,è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.), nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.). e in tutte le aree del territorio regionale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate, ivi comprese le aree cespugliate e erborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con
reti di viabilità stradale e ferroviaria.
I proprietari ed i conduttori di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, hanno inoltre l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di
vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
Il testo completo dell'ordinanza