Dal primo gennaio 2012 agli uffici pubblici è fatto vietato di rilasciare certificati da esibirsi ad altre pubbliche amministrazioni.
Con l'entrata in vigore della legge n. 183 del 12 novembre 2011, detta legge di stabilità 2012 in modifica del Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000), è stata introdotta una maggiore semplificazione amministrativa.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione riguardanti stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Tant'è che nei certificati rilasciati dal Comune viene indicato: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, invece, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). In particolare, dalle:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Attualmente le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono né richiedere, né accettare certificati. Hanno obbligo, infatti, d'acquisire tutti i dati e di verificare le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive direttamente dalle Amministrazioni detentrici dei dati medesimi.