Secondo contributo, dopo quello sulle misure a sostegno delle aziende e dei lavoratori sul ''Cura Italia'', il DPCM n. 18 del 17 marzo 2020. Tre professionisti . la consulente del lavoro Maria Grazia Maggipinto, la commercialista Angela Maria Visparelli De Girolamo e il commercialista Andrea Schena - ci illustrano gli articoli di maggior interesse a sostegno del reddito.
Art. 27
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.
Art. 28
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (INPS)
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, ( artigiani e commercianti) non titolari di pensione è riconosciuta per il mese di marzo un’indennità pari a 600 euro.
Art. 29
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17/03/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro
Art. 30
Lavoratori del settore agricolo
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Art. 38
Lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri per l’anno 2019. con un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020, data di entrata in vigore.
Tutte le indennità elencate non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito.
Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi ai propri consulenti o a professionisti del settore.