Con ordinanza n. 72 del 22 settembre 2020, revocata l'ordinanza sindacale n. 17 del 27 aprile scorso recante il divieto, in via precauzionale, di sperimentazione e/o installazione di sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G).
In attuazione del principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, in attesa dell’emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi pubblici di tutela della salute e dell'ambiente basati sui dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, il primo cittadino ha, dunque, revocato il provvedimento sindacale che aveva visto accolte le istanze dei firmatari dell'istanza per l'adozione del "Principio di Precauzione" promossa dal castellanese Michele Mastrosimini. A tal proposito, pure, nel novembre 2019 vi era stato un momento informativo a Palazzo che aveva visto gli interventi di Francesco De Ruvo, sindaco di Castellana-Grotte, Conny Lattarulo, educatrice ambientale e presidente del Comitato NO 5G Bari, Francesco Rinaldi, odontoiatra esperto medicina ambientale clinica e coordinatore Assimas Sud Italia.
In materia, infatti, vi sono state novità legislative. In primis, il Decreto Legge 16.7.2020 n. 76, il quale - all’art. 38 - oltre a introdurre norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all’installazione di impianti di telefonia mobile di cui al D.Lgs. n. 259/2003, ha innovato la precedente disciplina dei poteri spettanti ai Comuni in relazione all’insediamento urbanistico e territoriale dei suddetti impianti, sostituendo il comma 6 dell’art. 8 della Legge n. 36/2001 così: "I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico,con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi
tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’art. 4".
In base a tale disposizione normativa sopravvenuta, dunque, è stato introdotto il divieto, per i Comuni, di limitare in aree generalizzate del territorio l’installazione di impianti di telefonia mobile di “qualsiasi tipologia” e di introdurre, anche mediante “provvedimenti contingibili ed urgenti”, restrizioni ulteriori rispetto a quelle conseguenti ai limiti di esposizione e valori di attenzione stabiliti dallo Stato.
Un provvedimento, quello nazionale, destinato a dividere gli animi tra i fautori dei sistemi di quinta generazione e quei cittadini i quali, temendo per la salute pubblica, prudenzialmente si schierano contro la loro sperimentazione o l'installazione.