C'è tempo sino al 31 gennaio prossimo per presentare domanda di esenzione al pagamento del canone RAI in bolletta elettrica per l'intero anno. In caso di ritardata presentazione della richiesta, verrà addebitato un importo riparametrato. Ecco le regole da tenere a mente.
Se le regole sull’esenzione dal pagamento del canone RAI in bolletta elettrica non sono cambiate, potrebbero cambiare gli importi, a seguito della Legge di Bilancio in vigore dal prossimo primo gennaio. Per l’esonero dal versamento del canone, restano in vigore le regole di cui a quella Legge di Stabilità 2016, Legge 208/2015, commi da 152 a 160, che aveva introdotto la modalità di pagamento del canone Rai con la bolletta dell’energia elettrica.
Com'è noto, il canone è dovuto per il possesso del televisore, con esclusione di altri apparecchi per la fruizione in streaming, come pc, tablet o smartphone.
Il canone non è dovuto da chi non possieda un televisore, ma non è possibile disdire il canone per suggellamento, apparecchio non funzionante, etc.
L'istanza va presentata ogni anno, sino a quando sussistano le condizioni di esenzione, attraverso il modello on line Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, si può spedire il modello cartaceo, con la copia del documento di riconoscimento valido, tramite raccomandata senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Vi sono anche categorie di contribuenti che non sono tenute al pagamento del canone RAI, come gli ultrasettantacinquenni con reddito fino a 8mila euro non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per colf e badanti) con riferimento alla TV ubicata nel luogo di residenza, i diplomatici e i militari stranieri.
Qui tutte le informazioni utili: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/canone-tv