Ecco il contenuto della comunicazione diramata a tutti gli organi di stampa.
Di recente la Corte dei Conti è intervenuta per disciplinare in parte, la complessa materia dei tributi locali che ha visto i Comuni alle prese con mille difficoltà a causa anche del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione addirittura al 30 novembre, comportando un pesante ritardo nella determinazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici che si pone in contrasto non solo con il principio di programmazione, ma anche con le stesse aspettative ed esigenze dei cittadini, degli utenti e delle imprese di conoscere all’inizio dell’esercizio l’ammontare delle imposte e tasse locali, nonché delle tariffe dei servizi, così da avere informazioni per compiere le scelte ritenute più opportune.
Per quanto riguarda la TARES il 16 dicembre 2013 sarebbe dovuto scadere il termine per pagarla ma la girandola di modifiche subite nel corso dell’anno ha lasciato comuni e cittadini nella più assoluta incertezza, disorientati dalle indicazioni contrastanti degli apparati ministeriali. L’ultima di queste novità con la Legge di Stabilità 2014 la quale con l’art. 1, comma 680 rinvia al 24 gennaio 2014 il predetto termine già fissato inderogabilmente al 16.12.2013 per il pagamento della maggiorazione standard della Tares.
Passando all’IMU, il quadro normativo non è certamente più confortante, atteso che la legge di riferimento è una delle leggi più "derogate" ed anche qui è arrivata l’immancabile proroga.
Alla luce di tutto questo, l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte per il tramite dell’Assessorato al Bilancio e alle Finanze, in accordo con l’ufficio finanziario preposto, non riterrà in violazione il contribuente per comportamenti non corretti assunti certamente in buona fede e, pertanto ha stabilito:
- per il tributo TARES non riterrà sanzionabili versamenti del tributo anno 2013 effettuati entro la data del 24 gennaio 2014 o altra successiva che il legislatore dovesse stabilire per il versamento della maggiorazione per i servizi indivisibili;
- per il tributo IMU 2013 non riterrà sanzionabili gli insufficienti versamenti del saldo 2013 (tardivi o parziali), comunque effettuati entro la data di versamento dell'acconto Imu 2014 (16 giugno p.v.).