Con Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 istituite ulteriori misure, in vigore dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Emanato a seguito dell'accordo con le Gioverno-Regioni sullo scaglionamento della ripartenza che avrà inizio domani, lunedì 18 maggio, il provvedimento delinea il quadro normativo nazionale nell'ambito del quale, gli enti locali potranno disciplinare gli spostamenti e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive, culturali, religiose e sociali in base all'andamento della situazione epidemiologica.
Riguardo agli spostamenti, tre gli step.
Dal 18 maggio 2020, gli spostamenti intraregionali non saranno soggetti ad alcuna limitazione.
Fino al 2 giugno 2020 vietati gli spostamenti tra regioni diverse, da e per l'estero. Naturalmente, limitazioni non valide in presenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Dal 3 giugno, via agli spostamenti tra regioni diverse; come anticipato, a livello locale, in aree specifiche e in funzione del rischio epidemiologico vi potranno essere limitazioni agli spostamenti. Spostamenti da e per l’estero consentiti, fatti salvi specifici provvedimenti limitativi in funzione e in proporzione al rischio epidemiologico. Consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
Confermato il divieto di spostamento per soggetti in quarantena, per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero. Per soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 prevista la quarantena precauzionale.
Ancora, ovviamente, vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Da domani via libera alle celebrazioni religiose, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Sempre dal 18 maggio, riaprono tutte le attività economiche, produttive e sociali, naturalmente nel rispetto delle regole per la prevenzione del rischio di contagio emanate su base regionale, nel quadro dei principi nazionali. In assenza o in attesa di protocolli o linee guida regionali, si dovrà fare riferimento ai provvedimenti adottati a livello nazionale.
A livello locale, in base all'andamento dell'epidemia, si potranno adottare misure ampliative o limitative con provvedimenti specifici. Resta obbligo dei governi regionali il monitoraggio giornaliero della situazione epidemiologica e la comunicazione dei dati a Ministero della salute, all’Istituto Superiore di Sanità e a Comitato tecnico-scientifico.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Ecco il testo del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020.